Depositi di carburanti, i punti critici della Legge di bilancio 2021

Un webinar organizzato da Assopetroli-Assoenergia ha messo in luce diversi aspetti penalizzanti per gli operatori, dal sistema Infoil ai criteri di affidabilità per volture e cambi di gestione alla revoca delle licenze fiscali

 

Il sistema Infoil, i criteri di affidabilità per volture e cambi di gestione e le novità in tema di licenze fiscali e autorizzazioni amministrative per i depositi inattivi: queste alcune delle nuove disposizioni per depositi e trader di carburanti per autotrazioni discusse durante il webinar organizzato lo scorso 29 marzo da Assopetroli-Assoenergia, in cui sono state esaminate alcuni punti della Legge di bilancio 2021 relativi ai depositi fiscali e commerciali di carburante. All’evento sono intervenuti Simone Canestrelli, vicepresidente vicario di Assopetroli-Assoenergia, Sebastiano Gallitelli, segretario generale dell’associazione e l’avvocato Ettore Sbandi, dello Studio Legale Tributario Santacroce & Partners.

Dal webinar sono emerse diverse criticità riguardo alle novità presenti nella Legge di bilancio. In particolare, rispetto alle misure dell’ultimo quinquennio che hanno focalizzato il contrasto alle frodi sulle operazioni e sull’imposta, le nuove disposizioni introducono invece un approccio soggettivo sugli operatori in via preventiva. Le criticità riscontrate riguardano in primo luogo l’introduzione entro il 31 dicembre 2021 del sistema informatizzato di controllo Infoil (comma 1075) nei depositi commerciali di stoccaggio di prodotti energetici assoggettati ad accise con capacità non inferiore ai 3.000 metri cubi.

Come indicato dall’avvocato Sbandi, il sistema Infoil ha un impatto in termini di costo diretto, con spese per la realizzazione dell’infrastruttura e la sua gestione, ma anche indiretto con spese di gestione, amministrazione e manutenzione. Inoltre l’applicazione ai depositi commerciali avverrebbe ad imposta comunque assolta. Per quanto riguarda i costi diretti per l’adeguamento di un deposito alle nuove norme, le stime variano ovviamente dall’entità della struttura singola e del numero di serbatoi, tuttavia in media si parla di circa 10 mila euro, a cui si andranno ad aggiungere anche gli oneri indiretti come l’adeguamento del sistema e la formazione del personale. Tutto ciò senza un reale beneficio in termini anti-frode, di fronte a un rischio fiscale inferiore se non nullo rispetto ai depositi fiscali. In questo contesto, i partecipanti hanno auspicato una serie di iniziative da parte dell’amministrazione e del legislatore, come ad esempio ammortamenti o agevolazioni fiscali.

Altro punto analizzato durante il webinar è il comma 1076 che interviene sul comma 940 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per quanto riguarda la trasmissione di garanzie per estrazioni da depositi fiscali all’Agenzia delle entrate. La trasmissione delle garanzie deve avvenire per via telematica all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Dal webinar è emerso che tale norma dovrebbe essere letta in combinato con il comma 941, noto come il “comma delle tre deroghe” al sistema dell’Iva anticipata per i beni estratti da un deposito fiscale. Nella legge, tuttavia, manca il riferimento al comma 941 per cui le estrazioni in deroga non sarebbe coperte dal dato normativo.

Altra criticità della Legge di bilancio 2021 riguarda il comma 1077 relativo ai criteri di affidabilità per volture e cambi di gestione. In base al testo normativo la variazione della titolarità è subordinata “alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”. Come si legge nel testo normativo il predetto nulla osta è rilasciato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La criticità emersa dal testo normativa riguarda anzitutto il significato della variazione della titolarità o trasferimento gestione che non fa menzione di eventuali cessioni di quote e della loro entità. Mentre non viene specificato se rientra nelle disposizioni l’eventuale trasferimento di management o di rappresentante legale del soggetto che la rappresenta pubblicamente. Inoltre non è chiara quale sia la trasformazione sociale che è subordinata a un nulla osta senza la quale il deposito non può operare. Inoltre non vengono specificati quali siano nello specifico i requisiti di “affidabilità economica”, mentre i requisiti soggettivi restano quelli degli articoli 23 e 24 del Testo unico delle accise (Tua). Come indicato dall’avvocato Sbandi per quanto riguarda “l’affidabilità economica” si vuole controllare un requisito che è troppo generico. Inoltre si presenta un disallineamento tra i requisiti soggettivi di permanenza e i requisiti soggettivi di variazione titolarità e affidabilità economica, facendo emergere un problema di discrezionalità.

C’è poi il comma 1078 inerente alla revoca delle licenze fiscali e delle autorizzazioni amministrative per i depositi inattivi di cui al comma 1077 che sono revocate “in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore”. I punti di forte criticità riguardano la valutazione dell’inoperatività “in base all’entità delle movimentazioni di prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito. Pertanto rischiano di essere attenzionati non solo i cosiddetti depositi dormienti, ma anche impianti che hanno poco lavoro. Un ulteriore aggravio riguarda, oltre alla revoca fiscale, la decadenza dell’autorizzazione amministrativa a detenere un deposito.

Nel suo intervento il vicepresidente vicario di Assopetroli-Assoenergia Canestrelli ha voluto porre l’accento sulla serie di nuovi regolamenti che hanno interessato il settore negli ultimi anni per contrastare i fenomeni di illegalità. Ricordando il lavoro condotto in questi anni dall’Associazione per contrastare le illegalità registrate nel settore, il dirigente ha sottolineato che “dopo quasi sei anni di lavoro e di sacrifici, non possiamo nascondere che risultato è insoddisfacente”. Infatti, per il vicepresidente di Assopetroli-Assoenergia, il mercato è “stato stravolto da una miriade di nuove e importanti impegnative regole del gioco e da operatori che entrano e che escono dal mercato creando condizioni di oggettiva difficoltà nel contrastarli con le regole ordinarie di una sana concorrenza”.

Per Canestrelli, “il risultato è quasi paradossale” con il nuovo contesto che “ha complicato la vita degli operatori tradizionali”, senza scoraggiare “i nuovi entranti tanto ben attrezzati finanziarmene e organizzativi con tutti gli attributi per poter entrare e affermarsi in questo mercato”. Il vicepresidente vicario di Assopetroli-Assoenergia ha voluto però sottolineare che “le nuove regole e compliance hanno reso il mercato come mai prima d’ora perfettamente mappato, tracciato, per poter intervenire in tempo reale”, facilitando il lavoro delle amministrazioni competenti. Un esempio è l’introduzione della fatturazione elettronica e di strumenti che offrono la possibilità di controlli mirati, selettivi e tempestivi. “Il nostro posizionamento oggi come sempre è chiaro, leale e trasparente. Noi oggi diciamo no a nuovi interventi normativi o di prassi che rischiano di allargare il divario tra il buono e il cattivo mercato. Perché riteniamo di poter vantare questa esperienza, perché a questo punto dubitiamo dell’efficacia di un’eccessiva stratificazione normativa. Con nuovi interventi si generano ulteriori costi diretti e indiretti che le aziende non si possono più permettere”, ha osservato Canestrelli. Infatti, per il vicepresidente vicario di Assopetroli-Assoenergia, il rischio è quello di “allargare il divario fra il buono e il cattivo mercato”, rischio che gli operatori non si possono più assumere. “La lotta all’antifrode non si può più fare sulla pelle e sulle spalle degli operatori che sono chiamati a fare il loro lavoro con le capacità tecniche amministrative e professionali che hanno acquisito”, ha dichiarato Canestrelli. “Non si può pretendere di stravolgere questo schema con un colpo o più colpi di norme come è stato fatto finora e non lo si può fare indefinitamente”, ha aggiunto.

Il vicepresidente vicario di Assopetroli-Assoenergia ha notato che dal novero delle soluzioni normative è stata esclusa il cosiddetto “reverse-charge”, il particolare metodo di applicazione dell’Iva che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. Infatti, come ricordato da Canestrelli, “il cuore delle frodi” riguardano l’evasione dell’Iva, e il “reverse-charge” è lo strumento che il legislatore che ha adottato per contrastare questo tipo di frodi là dove il problema si è manifestato. Ricordando come il metodo “reverse-charge” sia stato più volte indicato dall’Associazione, l’entità del fenomeno avrebbe dovuto suggerire una riconsiderazione di questa misura. “Riteniamo che avrebbe la dignità di essere ripensato come uno dei possibili interventi risolutivi per questa gigantesca anomalia”, ha sottolineato Canestrelli.